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Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Puglia

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni:

  • per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica;
  • per il Consiglio Regionale;
  • per l’elezione del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In calce a questa pagina (nella sezione "ALLEGATI") e nella sezione modulistica del sito web sono pubblicati e scaricabili il “MODELLO A” di dichiarazione giurata per i candidati che abbiano sostenuto spese e ricevuto servizi e il “MODELLO B” di dichiarazione giurata per i candidati che non abbiano effettuato alcuna spesa.

In particolare il Collegio:

  • accerta la conformità alla legge di tale dichiarazione/rendiconto;
  • dai titolari di emittenti radiotelevisive e dagli editori di quotidiani e periodici riceve informazioni sulle spese per servizi di comunicazione e messaggi politici sostenute dai candidati;
  • chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili;
  • si avvale dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Per le ELEZIONI EUROPEE della Quarta Circoscrizione – Italia Meridionale è competente il solo Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli. A questo ufficio vanno, pertanto, inviati sia gli eventuali atti di nomina del mandatario elettorale, sia le dichiarazioni/rendiconti (p.e.c. elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 18 novembre 1981, n. 659, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

L. 5 maggio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

L. 6 luglio 2012, n. 96, Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. 

L. 22 febbraio 2000, n. 28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

ELEZIONI EUROPEE

L. 24 gennaio 1979, n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 L. 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

Per quanto non previsto espressamente da tali atti normativi, si vedano le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili.

 

ISTRUZIONI SOMMARIE E UFFICIOSE PER CANDIDATI, MANDATARI, PARTITI E LISTE

 

§1. SPESE ELETTORALI (definizione e limiti)

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e fusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

Per tutto il materiale tipografico o per l’allestimento delle manifestazioni politiche attinente alla campagna elettorale si applica l’aliquota iva del 4%.

Elezioni Comunali

Comuni con popolazione

CANDIDATO SINDACO

CANDIDATO CONSIGLIERE

da 15.000 a 100.000 abitanti

€ 25.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali

€ 5.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

da 100.000 a 500.000 abitanti

€ 125.000,00 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

€ 12.500,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

superiore a 500.000 abitanti

€ 250.000,00 + € 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

€ 25.000,00 + € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

Elezioni Regionali (art. 5, L 43/1995)

I limiti di spesa relativi ai candidati per le Elezioni Regionali sono fissati dall’art. 5, comma 1, della Legge 43/95 e vengono rivalutati con apposito Decreto Ministeriale in occasione di ogni elezione regionale.

Alla data del 31/12/2023:

  • le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 34.247,89 incrementato di € 0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.
  • Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a € 32.247,89.
  • Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.
  • Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

Elezioni Politiche

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 (un centesimo) per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.

Elezioni Europee

Si veda la pagina web del collegio di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Napoli.

 

§2. FORME DI PROPAGANDA - art. 3, legge 515/93

(comma 2)Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 comma 2, L. 515/1993)*

[* Chiunque sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, è tenuto ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Tali fatture dovranno riportare la dicitura: “materiale per campagna elettorale”].

(comma 3) I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura*. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

[* che sarà poi allegata alla dichiarazione delle spese elettorali del singolo candidato – da presentare al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello – o esclusivamente del partito – che sarà poi presentata alla Corte dei Conti competente per circoscrizione. Vanno presentati non al Collegio di Garanzia Elettorale bensì alla Corte dei Conti regionale i consuntivi relativi a fonti di finanziamento e spese per la campagna elettorale  proprie ed esclusive dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione. Per le elezioni amministrative comunali tale obbligo sussiste per i soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti]

(comma 4) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

 

§3. RENDICONTAZIONE DEI FONDI, CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI, DELLE SPESE EFFETTUATE E DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

I contributi e servizi ricevuti, le spese e le eventuali obbligazioni (ovvero debiti) proprie del singolo candidato sono distinte e separate da quelle sostenute dal rispettivo partito/lista/gruppo.

Per “contributi” si intendono le dazioni in denaro; per “servizi” le prestazioni ricevute da terzi in qualsiasi forma diversa dal denaro nonché le spese sostenute da terzi a sostegno della campagna elettorale del candidato.

Gli assegni dei contributi dovranno essere intestati come il conto corrente.

Nel caso in cui il Partito o la lista produca materiale di propaganda che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una serie di “santini” per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare il valore di questo materiale “pro quota” per ogni candidato. In questo caso il candidato dovrà dichiarare, nella propria dichiarazione, di aver ricevuto un contributo dalla lista o dal partito di appartenenza sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per il corrispondente valore.

Nel caso, invece, di materiale di propaganda non riferito direttamente ai candidati, questi dichiarano di essersi avvalsi di “altri materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista e non quantificati”.

I contributi da parte di soggetti privati e le delibere societarie attestanti contributi elettorali a favore dei candidati devono riportare una data antecedente a quella prevista per la consultazione elettorale e, in caso di ballottaggio, antecedente alla data del ballottaggio.

I finanziamenti o i contributi (o i servizi) provenienti da SOCIETÀ, ricevuti per la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. In ogni caso devono essere stati deliberati dall’organo sociale competente – sempre che non siano vietati dalla legge – e regolarmente iscritti in bilancio e, al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo devono essere obbligatoriamente producibili, per tutti i contributi provenienti da società, quale che sia l’importo:

  1. la delibera dell’organo societario competente (l’assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale
  2. la scheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la relativa scrittura contabile. Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche una stampa provvisoria ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale.
  3. la documentazione sopra indicata è indispensabile anche ove sia presentata la dichiarazione congiunta e/o l’autocertificazione a norma dell’art. 4, terzo comma, L. 659/1981.

 

§4. MANDATARIO ELETTORALE (art. 7, legge 515/93)

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, i candidati che per le proprie spese elettorali

  • intendano ricevere fondi/contributi/servizi da terzi (compresi amici e parenti), a prescindere dall’importo/valore complessivo dei medesimi,
  • o prevedano di spendere, per le elezioni amministrative comunali, € 2.500,00 o più, anche se con denaro esclusivamente proprio,

sono tenuti a nominare un MANDATARIO ELETTORALE (di seguito vedasi “Modulistica”) e a inviare il realtivo atto di nomina (v. allegato in calce alla pagina)  al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale entro il termine della campagna elettorale.

Sono esonerati dall'obbligo di nominare il mandatario i candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, spendano meno di 2.500,00 € per la campagna elettorale comunale, meno di euro 2.582,28 per le elezioni regionali, fermo restando in tutti i casi l’obbligo di redigere la dichiarazione/rendiconto Modello A.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La sottoscrizione dell’Atto di nomina del mandatario deve essere autenticata da una delle seguenti figure:

  • notai
  • giudici di pace
  • funzionari e cancellieri delle Corti d’appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica
  • membri del Parlamento
  • consiglieri regionali
  • presidenti delle province / sindaci metropolitani,  sindaci
  • assessori comunali e provinciali
  • componenti della conferenza metropolitana
  • presidenti dei consigli comunali e provinciali
  • presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
  • consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali,
  • segretari comunali e provinciali
  • funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
  • gli avvocati iscritti all'albo i cui nominativi sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I pubblici ufficiali indicati nell’art. 14 della legge n. 53/1990 possono effettuare le autenticazioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

La qualità dell’autenticatore deve essere univocamente evincibile (tramite sigillo, timbro o altra forma); nel caso dei consiglieri provinciali o comunali all’autenticazione va allegata anche copia autentica della “comunicazione di disponibilità” ricevuta dal sindaco.

Per la trasmissione a mezzo p.e.c., ai fini della verifica dell’autenticità dell’atto da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, si applicano le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale.

 

§5. CONTO CORRENTE DEDICATO

Il mandatario, dopo aver depositato l’atto della sua nomina presso il Collegio di Garanzia Elettorale e prima di raccogliere fondi e sostenere spese, deve aprire un apposito CONTO CORRENTE BANCARIO, intestato col proprio nome seguito dalla dicitura «in veste di mandatario elettorale di …». Su tale conto il mandatario dovrà registrare tutte le entrate e le uscite relative alla campagna elettorale del candidato mandante.

È possibile anche aprire, oltre il conto corrente bancario, un unico conto corrente postale.

Gli assegni dei contributi dovranno essere intestati come il conto corrente.

 

§6. I MODELLI PER LA DICHIARAZIONE E IL RENDICONTO

Per uniformare i contenuti del rendiconto e non rischiare omissioni, si raccomanda di utilizzare la modulistica predisposta da questo CO.RE.G.E. riportata in calce alla pagina.

MODELLO A

Tutti i candidati, eletti o non eletti che, per la propaganda elettorale, hanno sostenuto spese o assunto obbligazioni – abbiano o meno nominato il mandatario elettorale – hanno l’obbligo di presentare, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza [nel caso di elezioni Politiche; al Presidente del Consiglio Comunale per le Amministrative], al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE presso la Corte di Appello del capoluogo di regione una dichiarazione giurata accompagnata dal “rendiconto”, ossia due prospetti riepilogativi delle ENTRATE e delle USCITE e dagli ulteriori prospetti A, B e C in cui vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti:

  • dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 5164.57, 
  • da soggetti diversi, a prescindere dall’importo o valore.
  • il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
  • tutte le pagine di cui si compone il Modello A devono essere compilate e sottoscritte anche se il totale è pari a zero.
  • al Modello A deve essere unito l’estratto del conto corrente dedicato, ove aperto. Le entrate e le uscite da riportare sono quelle che vanno dall'apertura fino alla chiusura del conto medesimo. Il saldo deve essere pari a € 0,00; i residui attivi possono essere prelevati e trattenuti dal candidato.
  • tutte le spese e le obbligazioni devono essere documentate allegando le relative fatture.

MODELLO B

Se i candidati non hanno sostenuto alcuna spesa né ricevuto alcun contributo devono presentare la dichiarazione giurata negativa (scaricare l’apposito MODELLO B dalla sezione “Modulistica” esposta a fine testo.

A tutti i modelli vanno unite le copie dei documenti di identità del candidato e, se presente, del mandatario elettorale.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro tre mesi dalla ultima proclamazione di parlamentari/consiglieri comunali, al

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER LA PUGLIA

presso Corte di Appello di Bari

Piazza E. De Nicola 1, 70123 BARI

il quale Collegio, previe eventuali diffide e/o contestazioni in caso di omissioni o errori delle dichiarazioni, approva le medesime o, altrimenti, eleva le sanzioni pecuniarie di legge richiamate al paragrafo seguente.

La presentazione deve essere fatta entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti:

  • con deposito presso la Segreteria del Collegio R.G.E. (Palazzo di Giustizia di Bari, piano 2°, stanza 56)
  • con raccomandata A/R, all’indirizzo: Corte di Appello di Bari, Piazza de Nicola, 70123 Bari;
  • a mezzo p.e.c.: prot.ca.bari@giustiziacert.it

Per le elezioni europee, scaricare i modelli dal sito della Corte di Appello di Napoli, al seguente link.

 

§7. SANZIONI

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata.

  • La mancata presentazione della dichiarazione MODELLO A o B comporta la sanzione pecuniaria  da € 25.822,84 a € 103.291,38.
  • In caso di irregolarità nelle dichiarazioni o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 5.164,57 ed € 51.645,69.
  • La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della Legge 515/93 per i contributi erogabili ai candidati [ii].
  • L'ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA CAMPAGNA ELETTORALE, DICHIARATA IN MODO DEFINITIVO DAL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE, COSTITUISCE CAUSA DI INELEGGIBILITÀ DEL CANDIDATO E COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA DEL CANDIDATO ELETTO.
  • Inoltre, le irregolarità eventualmente riscontrate sono comunicate dal collegio alla Direzione Regionale delle Entrate per i provvedimenti di competenza.

La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

 

§8. SEGRETERIA DEL COLLEGIO

Per gli adempimenti di legge e altre comunicazioni formali usare la p.e.c.: prot.ca.bari@giustiziacert.it

Per comunicazioni ufficiose scrivere alla Segreteria del Collegio R.G.E., nella persona del direttore dr Domenico MAURIZIO (domenico.maurizio@giustizia.it; tel. 080/5298123 ).

Per l’accesso alla Segreteria è obbligatorio utilizzare il servizio di prenotazione appuntamenti, accessibile dal seguente url.

L'utente deve esibire la conferma di prenotazione all'ingresso del Palazzo di Giustizia (Indirizzo: Piazza Enrico De Nicola, Bari, piano II, stanza 56).

Lista degli allegati

Allegati

Telefono :

0805298123

Responsabile :

Maurizio Domenico, Direttore

domenico.maurizio@giustizia.it

prot.ca.bari@giustiziacert.it

Ubicazione :

Piazza Enrico De Nicola, Bari, piano II, stanza 56

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